PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di 80.000 euro ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sulle parti comuni di edificio residenziale previste dall'articolo 1117, numero 1), del codice civile nonché per la realizzazione degli interventi previsti dalle medesime lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, e del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme specifiche per la sicurezza UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e con i medesimi limiti spetta per gli interventi relativi alla realizzazione e all'acquisto di autorimesse o di posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, all'eliminazione delle barriere

 

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architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone disabili in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le persone con più di sessantacinque anni di età con difficoltà di deambulazione, all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, all'esecuzione di opere volte a evitare infortuni domestici, nonché all'esecuzione di opere dirette a garantire la sicurezza statica degli edifici e per gli interventi di natura antisismica realizzati sulle parti strutturali. Gli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento. Per gli acquisti di box pertinenziali la detrazione, nei limiti previsti dal presente comma, è commisurata al 41 per cento del prezzo di acquisto.
      2. La detrazione di cui al comma 1 compete, altresì:

          a) per le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;

          b) in relazione alle spese di demolizione e di ricostruzione fedele di edifici abitativi;

          c) in relazione alle spese per gli interventi di aumento della volumetria nei limiti del 20 per cento e funzionali alle unità immobiliari esistenti;

 

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          d) in relazione agli interventi di recupero con cambio di destinazione d'uso da non residenziale a residenziale;

          e) per le spese sostenute per gli interventi di bonifica dell'amianto e per gli interventi di manutenzione e di salvaguardia dei boschi.

Art. 2.

      1. La detrazione di cui all'articolo 1 compete, per le spese sostenute in ciascun periodo d'imposta, per una quota pari al 41 per cento delle spese stesse.
      2. La detrazione di cui al comma 1 è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo.

Art. 3.

      1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, nonché le procedure di controllo, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva ovvero, mediante l'intervento delle aziende sanitarie locali, in funzione del rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, prevedendo in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione.
      2. Le detrazioni di cui alla presente legge sono ammesse per edifici censiti all'ufficio del catasto o dei quali è stato richiesto l'accatastamento e risulta pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI).

 

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Art. 4.

      1. In relazione agli interventi eseguiti ai sensi della presente legge, i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del relativo canone per la medesima occupazione.

Art. 5.

      1. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, ovvero interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero interventi volti alla realizzazione di autorimesse o di posti auto anche pertinenziali. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di tali interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei relativi lavori.

Art. 6.

      1. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui alla presente legge le detrazioni previste dalla medesima legge, non utilizzate in tutto o in parte dal venditore, spettano per i rimanenti periodi d'imposta all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

Art. 7.

      1. L'incentivo fiscale previsto dalla presente legge si applica anche in relazione agli acquisti di singole unità immobiliari a destinazione residenziale e alle relative pertinenze, facenti parte di edifici sui quali sono stati eseguiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono alla successiva alienazione o assegnazione

 

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dell'immobile, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, riguardanti interi fabbricati. In tale caso la detrazione relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta all'acquirente o all'assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 41 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 80.000 euro.
      2. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 si applica anche in relazione agli acquisti di fabbricati residenziali:

          a) risultanti da interventi di demolizione o di fedele ricostruzione;

          b) realizzati nell'ambito di iniziative comprese in programmi integrati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni, o in programmi similari, comunque denominati, ai sensi della legislazione regionale vigente in materia.

Art. 8.

      1. I trasferimenti di immobili o dei diritti edificatori per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), nonché dei piani attuativi, comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, sono in ogni caso irrilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa a condizione che entro cinque anni dalla data di acquisto sia iniziata l'utilizzazione edificatoria dell'area ai sensi di quanto previsto dal piano urbanistico.
      2. Agli effetti delle imposte sul reddito, in alternativa al regime ordinario, le plusvalenze derivanti dai trasferimenti degli

 

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immobili e dei diritti edificatori finalizzati all'attuazione dei programmi e dei piani di cui al comma 1 sono soggette all'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito pari al 4 per cento del valore di perizia risultante da stime cui si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
      3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2, determinata all'atto del trasferimento dell'immobile o del diritto edificatorio finalizzato all'attuazione degli strumenti urbanistici, è accantonata in un apposito fondo e risulta esigibile solo all'atto della successiva vendita dell'area o del diritto edificatorio ottenuto ai sensi del presente comma.

Art. 9.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.